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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 8/bis (Istruttore/istruttrice di guida alpina)

(1)  Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine. 7)

7)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21.