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In vigore al: 08/03/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 331)
Piano sanitario provinciale 1988 - 1991

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 30 agosto 1988, n. 39.

Art. 22 (Ricovero di persone nelle residenze per anziani)     delibera sentenza

(1) Gli oneri per l’assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Vengono rimborsati alle strutture, qualora non garantiti direttamente dall’Azienda sanitaria, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. I costi per la direzione ed il coordinamento del settore di assistenza e di cura vengono coperti tramite la retta. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell’assistenza. 16)

(2)  17)

(3)  La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificatorie delle strutture residenziali per anziani nonché gli standard di personale delle stesse.

(4)  La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione delle strutture residenziali per anziani accreditate le spese, preventivamente autorizzate, sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l'assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo assegnato ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene. 18) 19)

massimeDelibera N. 247 del 28.01.2008 - Approvazione del piano provinciale dei posti letto in ambito riabilitativo
16)
L'art. 22, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 35, comma 4, della L.P. 14 luglio 2015, n. 7.
17)
L'art. 22, comma 2, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera f), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
18)
L'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
19)
La versione italiana  dell'art. 22, comma 4, è stata così modificata dall'art. 35, comma 5, della L.P. 14 luglio 2015, n. 7.