(1) Nel caso di affidamento familiare per iniziativa dei genitori (o del genitore esercente la potestà), già in atto, per il quale l'ufficio sia richiesto di intervento successivo, il provvedimento provinciale di subingresso nel rapporto dovrà essere adottato, con efficacia ex nunc, qualora si riconoscano esistenti le condizioni ed i presupposti di cui ai precedenti articoli.