(1) L'affidamento viene compensato dall'amministrazione affidante secondo le misure previste dal programma annuale per l'assistenza minorile.
(2) Detto compenso è corrisposto, negli affidamenti disposti presso persone legate da un rapporto di parentela entro il terzo grado al minore affidato, in misura ridotta, tenendo conto degli eventuali obblighi di prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.
(3) In aggiunta al pagamento del compenso mensile, sono erogabili sussidi straordinari per spese essenziali, su proposta, volta per volta, dall'assistente sociale che tratta il caso.