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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 9 (Oasi di protezione)

(1)  Nelle oasi di protezione l’esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un’estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all’articolo 27 nonché l’abbattimento della volpe.31) 32)

[(1/bis)  L’assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l’Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, può consentire nelle oasi di protezione l’abbattimento di determinate specie di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienico-sanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico.] 33)

(2)  Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell’avifauna.31) 34)

(3)  I territori demaniali affidati all'Azienda provinciale foreste e demanio costituiscono oasi di protezione ai sensi dellalegge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e sono dalla medesima disciplinati anche per quanto concerne la gestione venatoria.

31)
I commi 1 e 2 dell'art. 9, sono stati modificati dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
32)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 33, comma 2, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.
33)
L'art. 9, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 33, comma 3, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6, e poi dichiarato costituzionalemente illegittimo con sentenza 18 aprile 2011, n. 151.
34)
L'art. 9, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 33, comma 4, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.