In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 8 (Riserve private di caccia)  

(1)  Le concessioni di riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro estensione, possono essere rinnovate di volta in volta dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per un periodo di sei anni, sempre che la riserva sia stata amministrata regolarmente.

(2)  All'atto del rinnovo della concessione i terreni estranei inclusi nella riserva privata di caccia, nonché, con il consenso del proprietario e per la formazione di confini di caccia tecnicamente più adatti o facilmente individuabili nel territorio, anche terreni confinanti possono essere aggregati alla riserva o tolti dalla stessa, operando arrotondamenti di superficie fino ad un massimo del 5%. La riserva privata di caccia è gestita dai proprietari del terreno o dai suoi possessori, secondo le condizioni contenute nell'atto di concessione. In particolare devono essere garantite una costante ed efficace vigilanza nel comprensorio, nonché la delimitazione dei confini con idonee tabelle perimetrali.2) 

(3)  Il rinnovo delle concessioni di riserve private di caccia può essere negato e la concessione può essere revocata, qualora la gestione risulti contrastante con le disposizioni vigenti in materia di caccia o per il mancato pagamento della tassa di concessione oltre 90 giorni dalla diffida.

(4)  La revoca è disposta con decreto dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia. In caso di mancato rinnovo o di revoca della concessione, il territorio della riserva privata di caccia viene aggregato alla o alle riserve di diritto confinanti come indicato nell'allegato alla presente legge.

(5)  Le riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono specificate per estensione e denominazione nell'elenco allegato alla presente legge.

(6)  Le riserve private di caccia possono essere date in subconcessione dal titolare della concessione. I relativi atti diventano efficaci con l'approvazione da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(7)  Ove il rinnovo della concessione di una riserva privata di caccia venga richiesto da più proprietari di terreni, deve essere nominato un rettore, quale unico responsabile verso l'autorità. Possono nominare un rettore anche quei titolari di concessioni che non intendono nè gestire di persona la riserva privata di caccia nè darla in subconcessione. La nomina del rettore deve essere comunicata entro 30 giorni per iscritto all'ufficio provinciale competente in materia di caccia.30) 

2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
30)
L'art. 8 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.