(1) Le commissioni locali di controllo sul collocamento esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni circoscrizionali per l'impiego e assumono la denominazione di commissioni locali per l'impiego.
(2) Le commissioni locali per l'impiego esercitano l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento.
(3) Avverso le deliberazioni delle commissioni locali è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento. 4)