(1) In sede di prima costituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento per i membri esperti in materia di lavoro si può derogare dal requisito dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.