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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 5  delibera sentenza

(1) Tenendo conto del fabbisogno domestico e dell'azienda, il comitato ovvero la giunta comunale assegna la relativa quantità di legname e determina il carico di bestiame ammesso al pascolo.

(2) Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione rispettivamente sull'albo pretorio comunale e su quello della frazione per dieci giorni consecutivi. Dei provvedimenti adottati dalla giunta comunale deve essere inoltre data notizia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati che ne hanno fatta esplicita richiesta scritta.

(3) Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento ai sensi del comma 2, chi ne abbia un interesse legittimo può presentare ricorso in unica istanza per motivi di legittimità e di merito contro la decisione del comitato ovvero della giunta comunale; esso va presentato all'assessore provinciale competente per l'agricoltura, che nei successivi 90 giorni decide in proposito e ne dà comunicazione a tutte le parti in causa.13)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227 - Interesse all’impugnativa - associazioni agrarie - diritto di pascolo - legittimazione degli allevatori di bestiame - usi civici - amministrazione separata beni di uso civico - è l’unico soggetto abilitato ai rapporti con le autorità forestali
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004 - Gemeinnutzungsrechte - Verwaltung der belasteten Güter - Komitee oder Gemeindeausschuss - Einspruch gegen dessen Entscheidungen - Zuständigkeit des Landesrates für Landwirtschaft
13)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.