(1) Tenendo conto del fabbisogno domestico e dell'azienda, il comitato ovvero la giunta comunale assegna la relativa quantità di legname e determina il carico di bestiame ammesso al pascolo.
(2) Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione rispettivamente sull'albo pretorio comunale e su quello della frazione per dieci giorni consecutivi. Dei provvedimenti adottati dalla giunta comunale deve essere inoltre data notizia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati che ne hanno fatta esplicita richiesta scritta.
(3) Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento ai sensi del comma 2, chi ne abbia un interesse legittimo può presentare ricorso in unica istanza per motivi di legittimità e di merito contro la decisione del comitato ovvero della giunta comunale; esso va presentato all'assessore provinciale competente per l'agricoltura, che nei successivi 90 giorni decide in proposito e ne dà comunicazione a tutte le parti in causa.13)