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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 3   delibera sentenza

(1) Hanno diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune.

(2) I redditi dei beni di uso civico, comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi, e le altre entrate patrimoniali derivanti dall'utilizzo di risorse naturali nel proprio ambito territoriale sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:9)

  1. spese per l'amministrazione e investimenti per il mantenimento e il miglioramento dei beni di uso civico e concessione di contributi ad associazioni operanti nella frazione rispettivamente nel comune. L'ammontare dei contributi non può superare il 10% dell'intero reddito;
  2. soddisfazione dei diritti iscritti nel libro fondiario o accertabili con altri mezzi di prova;
  3. il 30% del reddito rimanente per la manutenzione di strade interpoderali o per iniziative collettive nell'interesse dell'agricoltura. Per l'impiego dei mezzi previsti con questa lettera c), dal comitato di amministrazione vengono raccolte proposte dall'organizzazione locale dei contadini maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
  4. soddisfazione del fabbisogno di legname delle aziende agricole, sempreché nei boschi in proprietà la ripresa decennale definita dall'autorità forestale competente in base alle schede boschive non superi i 10 m³ all'anno;
  5. aiuti in casi di particolare bisogno;
  6. soddisfazione del fabbisogno di legname delle persone non comprese sotto la lettera d) con preferenza dei meno abbienti;
  7. finanziamento di iniziative di interesse generale.

(3) Ai sensi della presente legge si considerano aziende agricole le aziende con una superficie minima di mezzo ettaro di terreno coltivato e corredato degli edifici abitativi e aziendali.10)

(4) Se i beni di uso civico sono stati classificati tali in seguito alla fusione di due comuni e successiva nuova separazione di tali comuni, in casi eccezionali e debitamente motivati i proventi dei beni di uso civico possono, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, eccetto la lettera c), essere utilizzati anche per finanziare iniziative comunali. 11)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008 - Usi civici - diritto di pascolo - presupposti per l'esercizio - amministrazione separata dei beni di uso civico - soggetto legittimato alla presentazione delle denunce
9)
Il primo periodo del comma 2 dell'art. 3, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
10)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 26 marzo 1982, n. 10, e successivamente integrato dall'art. 17 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
11)
L'art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.