(1) Hanno diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune.
(2) I redditi dei beni di uso civico, comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi, e le altre entrate patrimoniali derivanti dall'utilizzo di risorse naturali nel proprio ambito territoriale sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:9)
(3) Ai sensi della presente legge si considerano aziende agricole le aziende con una superficie minima di mezzo ettaro di terreno coltivato e corredato degli edifici abitativi e aziendali.10)
(4) Se i beni di uso civico sono stati classificati tali in seguito alla fusione di due comuni e successiva nuova separazione di tali comuni, in casi eccezionali e debitamente motivati i proventi dei beni di uso civico possono, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, eccetto la lettera c), essere utilizzati anche per finanziare iniziative comunali. 11)