Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1980, n. 31.
(1) Per la gestione del fondo spetta all'azienda o ente un compenso contabilizzato annualmente da stabilire in misura forfettaria fissa per ogni prestito erogato. L'ammontare di tale compenso sarà stabilito nella convenzione da stipularsi tra la Provincia e l'azienda o ente gestore.
(2) Nella convenzione sarà stabilito altresì l'obbligo per l'azienda o ente gestore di corrispondere gli interessi sulle giacenze del fondo nella stessa misura e con la stessa capitalizzazione prevista per le giacenze di tesoreria della Provincia.
(3) La convenzione disciplina altresì i rapporti tra azienda o ente gestore, beneficiari e Provincia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle norme vigenti per la rendicontazione e il controllo della gestione del fondo, nonché l'apertura di un sottoconto di tesoreria, la movimentazione dei fondi e le valute tra banca, sottoconto di tesoreria e beneficiario. 6)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.