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In vigore al: 08/03/2016

i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 121)
Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola

1)

Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1980, n. 31.

Art. 1

(1) È istituito un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola con una dotazione di 3.500 milioni di lire. La dotazione di tale fondo può essere elevata entro il 1984 fino ad un importo massimo di 10.500 milioni di lire mediante erogazioni a carico del bilancio provinciale, il cui importo annuo sarà stabilito con legge di bilancio entro il limite massimo di 3.500 milioni di lire.

(2) La Giunta provinciale affida la gestione del fondo ad una o più aziende di credito o enti di rappresentanza delle stesse.

(3) Con i mezzi del fondo possono essere concessi prestiti agrari ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche, per l'acquisto di:

  • a)  macchine e attrezzi agricoli compresi i mezzi di trasporto per usi agrari o forestali;
  • b)  bestiame da allevamento e riproduzione;
  • c)  bestiame da ingrasso;
  • d)  mangimi e concimi.

(4) I prestiti previsti alla lettera a) hanno una durata massima di dieci anni, quelli previsti alla lettera b) hanno una durata di quattro anni e quelli previsti alle lettere c) e d) una durata di un anno. 2)

2)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 2

(1) La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalità per la loro concessione sono fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto della normativa vigente in materia. 3)

(2)  4)

(3) Gli importi restituiti dai beneficiari all'azienda o ente che gestisce il fondo vengono portati in aumento della dotazione residua del fondo e reimpiegati fino alla data che sarà stabilita dalla Giunta provinciale. Gli importi giacenti a tale data presso le aziende o enti gestori e gli importi restituiti dai beneficiari dopo tale data devono essere immediatamente versati al tesoriere della Provincia. 5)

3)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 22 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

4)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

5)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 3

(1) I prestiti di cui alla presente legge vengono concessi dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4

(1) Per i prestiti di cui alla presente legge non opera la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(2) In caso di ritardo del beneficiario nella restituzione del prestito l'azienda o ente gestore è tenuta ad esperire le procedure per il recupero dell'importo dovuto e l'eventuale mancato recupero causato da insolvenza del beneficiario viene portato in decurtazione della dotazione del fondo.

Art. 5 (Compenso, interessi e controllo)

(1) Per la gestione del fondo spetta all'azienda o ente un compenso contabilizzato annualmente da stabilire in misura forfettaria fissa per ogni prestito erogato. L'ammontare di tale compenso sarà stabilito nella convenzione da stipularsi tra la Provincia e l'azienda o ente gestore.

(2) Nella convenzione sarà stabilito altresì l'obbligo per l'azienda o ente gestore di corrispondere gli interessi sulle giacenze del fondo nella stessa misura e con la stessa capitalizzazione prevista per le giacenze di tesoreria della Provincia.

(3) La convenzione disciplina altresì i rapporti tra azienda o ente gestore, beneficiari e Provincia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle norme vigenti per la rendicontazione e il controllo della gestione del fondo, nonché l'apertura di un sottoconto di tesoreria, la movimentazione dei fondi e le valute tra banca, sottoconto di tesoreria e beneficiario. 6)

6)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Norme finali

Art. 6

(1) Le modalità di cui all'articolo 3 si applicano anche per la concessione dei prestiti per gli stessi scopi previsti da leggi statali vigenti.

Art. 7

(1) Nell'espletamento dei compiti già svolti dall'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli (U.M.A.) l'Amministrazione provinciale può servirsi della collaborazione di organizzazioni sindacali di agricoltori.

(2) Il compenso per tale collaborazione viene fissato dalla Giunta provinciale.

Norma finanziaria

Art. 8   7)

La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

7)

Omissis.

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