Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Tutte le funzioni e i poteri previsti dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e successive modifiche e integrazioni, non trasferiti per effetto di altre norme agli enti locali, sono esercitati dalla Giunta provinciale.
(2) Per gli interventi assistenziali a favore dei minori e delle gestanti in stato di bisogno si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20.
(3) L'arredamento e le attrezzature dei consultori della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia esistenti nell'ambito del territorio provinciale sono acquisiti al patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano.