Pubblicata nel B.U. 21 settembre 1976, n. 41.
(1) Ciascuna équipe è composta da:
(2) L' équipe è diretta dallo psichiatra primario o da altro medico psichiatra incaricato delle funzioni di primario.
(3) I medici e gli psicologi prestano il servizio secondo orari stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20.
(4) In caso di necessità, il personale delle singole équipes deve prestare servizio in settori territoriali diversi.
(5) Il regolamento di esecuzione, da emettersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà il funzionamento delle équipes.