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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 361)
Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia
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Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.

Art. 19 (Consiglio di circolo di scuola materna)

(1) Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, nominato dall'ispettore di circondario del relativo gruppo linguistico. Ogni consiglio è composto:

  1. dal direttore, che lo presiede;
  2. da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;
  3. da due assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  4. da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  5. da un assistente sociale, designato dalla Giunta provinciale;
  6. da due rappresentanti dei comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

(2) Il consiglio di circolo svolge i seguenti compiti:

  1. adotta il regolamento interno del circolo, che dovrà fra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola materna, nonché durante l'uscita dalla medesima;
  2. determina i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;
  3. formula pareri ai comitati delle scuole materne sull'acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale ludico necessario al funzionamento delle scuole materne di circolo;
  4. formula proposte sulle forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalle singole scuole materne, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;
  5. promuove contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  6. partecipa ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

(3) Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.3)

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.