Pubblicata nel B.U. 1° giugno 1976, n. 24.
(1) Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede con la maggiore disponibilità di bilancio, per importo corrispondente, derivante dalla cessazione dell'onere di cui all'articolo 8, lettera i), della legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3.