Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.
Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.
(1) I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituito o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.
(2) Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico le condizioni alle quali il Comune si associa saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e la società.
(3) Per gli scopi di cui sopra i Comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi della presente legge.
(4) La liquidazione delle somme che i Comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonché della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.
(5) La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.13)
A termini dell'art. 6 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, l'art. 7 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, e l'art. 10 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, è inserito quale art. 7/bis nella L.P. 11 giugno 1975, n. 27.