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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 271)
Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali 2)

1)

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 1 (Piano triennale di finanziamento Modalità dell'intervento)

(1) Per favorire, nell'ambito provinciale, la ripresa dell'economia e la conservazione dei livelli di occupazione, la Provincia interviene - per il triennio 1975 - 1977 - con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

(2) L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

(3) L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.

(4) Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

(5) Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

(6) Gli importi scritti negli esercizi finanziari susseguenti al primo piano triennale sono destinati al rifinanziamento di questa legge.3)

(7) Indice dei singoli articoli di legge:

Art. 1: Modalità d'intervento.

Art. 2: Opere finanziabili.

Art. 3: Opere interessanti singoli comuni. Criteri di suddivisione.

Art. 4: Opere interessanti più comuni.

Art. 5: Opere necessarie e urgenti.

Art. 6: Approvazione dei progetti.

Art. 7: Affidamento dei lavori in concessione.

Art. 7/bis: Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.

Art. 8: Concessione del contributo. Anticipazione. Art. 9: Appalto dei lavori.

Art. 10: Obbligo del rendiconto.

Art. 11: Mutui e loro garanzia da parte della Provincia.3)

3)

I commi 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 2 (Opere finanziabili)

(1) Le somme stanziate sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei Comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:

  • a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;
  • b) acquedotti locali e comprensoriali;
  • c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;
  • d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;
  • e) opere di edilizia scolastica;
  • f) edifici di culto;
  • g) opere a finalità di assistenza sociale;
  • h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;
  • i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;
  • l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;
  • m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;
  • n) cimiteri;
  • o) opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali;
  • p) arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti;
  • q) restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all’articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.4)

(2) Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.

(3) Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.

(4) Sono finanziabili ai sensi della presente legge le opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali o che essi contribuiscono a far realizzare da altri enti, anche privati, purché ritenute di pubblico interesse nell'ambito locale.

(5) Qualora l'opera di pubblico interesse sia realizzata da altro ente, pubblico o privato, che beneficia direttamente del contributo provinciale, comunale, comprensoriale o consortile, va stipulata apposita convenzione per la disciplina dei relativi oneri, anche per quanto concerne l'attribuzione di quelli derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera.5)

4)

La lettera q) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 47, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

5)

L'art. 2 è stato modificato rispettivamente integrato dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, dall'art. 11 della L.P. 27 febbraio 1990, n. 3, e dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 3 (Opere interessanti singoli Comuni Criteri di suddivisione del fondo)

(1) Una quota pari al 75 per cento del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di interesse dei singoli comuni.6)

(2) Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale determina le somme spettanti a ciascun Comune, adottando i seguenti criteri:

  1. un ventesimo in parti uguali tra tutti i Comuni;
  2. la rimanente somma:
    1. per il 45% in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun Comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;
    2. per il 55% in proporzione alla superficie di ciascun Comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.

(3) La ripartizione effettuata a norma del comma precedente è valida per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.

(4) Il totale delle somme assegnate ai singoli Comuni, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta provinciale.

(5) Fino all'entrata in vigore di piani generali o di settore, è riservata ai Comuni la decisione sull'impiego delle somme loro assegnate.

(6) È riservata al consiglio comunale la decisione sull'impiego, entro i limiti di destinazione di cui all'articolo 2, delle somme assegnate al singolo comune. L'iscrizione nel bilancio comunale e il relativo impiego dei fondi per investimenti pubblici costituisce la prova dell'impiego regolare delle somme stesse.7)

(7) A partire dall'anno finanziario 1988 il fondo di cui al primo comma viene erogato a favore dei comuni in due soluzioni: la prima rata entro il 31 maggio e la seconda rata entro il 30 settembre.8)

6)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

7)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

8)

Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 22 marzo 1988, n. 9.

Art. 4 9)

9)

L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

Art. 5 (Opere necessarie ed urgenti)

(1) La rimanente quota del 25 per cento del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere che, prescindendo dai criteri di suddivisione di cui all'articolo 3, sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie ed urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del Comune.10)

(2) Con questa quota del fondo è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dell'articolo 3, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alla reale entità dei bisogni.11)

10)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, e successivamente sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

11)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 marzo 1991, n. 7. Vedi l'art. 6 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, integrato dall'art. 20 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e così modificato dall'art. 25 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4:

Art. 6 (Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali intercomunali)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni o alle comunità comprensoriali, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, contributi per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali, fino al sessanta per cento della spesa ammessa.

(2) Per le finalità indicate al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

(3) La gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali competono alla relativa comunità comprensoriale e al Comune di Bolzano per i rispettivi territori. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall'accordo sulla finanza locale.

(4) Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare le comunità comprensoriali e il Comune di Bolzano ad avvalersi del Servizio Strade provinciale per la manutenzione, a condizione che il Comune di Bolzano o la relativa comunità comprensoriale si assuma le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il Comune di Bolzano o la comunità comprensoriale rimborsa alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

Art. 6 (Approvazione dei progetti)

(1) Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo provinciale utilizzato e la quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

(2)12)

(3) Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

(4)12)

12)

Abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.

Art. 7 (Affidamento dei lavori in concessione)

(1) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione dal Comune beneficiario ad altri enti.

(2) In questo caso agli stessi enti può essere trasferito il contributo assegnato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi fra Comune ed ente esecutore con apposita convenzione. Nella convenzione deve essere precisato l'ente cui spetta la proprietà dell'opera.

(3) La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.13)

13)

A termini dell'art. 6 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, l'art. 7 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, e l'art. 10 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, è inserito quale art. 7/bis nella L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 7/bis (Attività sportive, ricreative e di interesse turistico)

(1) I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituito o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.

(2) Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico le condizioni alle quali il Comune si associa saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e la società.

(3) Per gli scopi di cui sopra i Comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi della presente legge.

(4) La liquidazione delle somme che i Comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonché della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.

(5) La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.13)

13)

A termini dell'art. 6 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, l'art. 7 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, e l'art. 10 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, è inserito quale art. 7/bis nella L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 8 (Concessione del contributo Anticipazioni)

(1) Preso atto della deliberazione adottata dell'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'articolo 6, l'Assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50% del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

(2) Il residuo 50% a saldo del contributo provinciale è liquidato, parimenti con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

(3) Qualora un Comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Provincia con il fondo di cui all'articolo 3 per mancanza di progetti approvati o per altra cirostanza, la Giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro Comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

Art. 9 14)

14)

Abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.

Art. 10 (Obbligo del rendiconto)

(1) Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo la emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 11 (Mutui e loro garanzia da parte della Provincia)

(1) Ove per il finanziamento di opere pubbliche i Comuni o i loro consorzi deliberino l'assunzione di mutui presso istituti di credito, la Giunta provinciale è autorizzata a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti mutuatari.

(2) Nel caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite delle suddette rate da parte degli enti mutuatari, dietro semplice notificazione dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, l'Amministrazione provinciale provvede al pagamento delle quote scadute, aumentate degli interessi, con ciò sostituendosi all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Ricorrendo questa ipotesi, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare sulle somme di spettanza del tesoriere dell'ente inadempiente, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari a ciascuna quota scaduta e non pagata, aumentata degli interessi applicati dall'istituto mutuante.

(3) Per l'erogazione delle eventuali spese derivanti dalla concessione di garanzia e per i corrispondenti conseguenti recuperi delle somme pagate è autorizzata annualmente l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio provinciale.

Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie)

(1) Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62, e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate.

(2) Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai Comuni in applicazione delle leggi provinciali richiamate al comma precedente saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi Comuni ai sensi della presente legge.

(3) La documentazione da presentare da parte degli enti beneficiari per la liquidazione e la rendicontazione dei contributi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'ente o della persona a ciò autorizzata. Le dichiarazioni devono indicare chiaramente ed inequivocabilmente i dati relativi all'esecuzione delle procedure amministrative. Questa disposizione vale per la documentazione relativa alla presente legge, alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21e alle leggi provinciali di finanziamento che fanno riferimento alle leggi provinciali succitate per quanto attiene alle procedure.15)

15)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 13-14 16)

16)

Omissis.

Art. 15

(1) In attesa della ristrutturazione degli organi consultivi della Provincia in materia di lavori pubblici, la ripartizione di competenza operata con il secondo comma dell'articolo 6 trova applicazione anche nell'esame dei progetti di lavori pubblici sia di competenza della Provincia, che degli altri enti locali, in quest'ultimo caso indipendentemente dalla concessione da parte della Provincia di un contributo sulla spesa.

Art. 16

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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