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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 3 (Aventi diritto)  delibera sentenza

(1) Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadini dell'Unione Europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  2. cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  3. cittadini dell'Unione Europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 4)
  4. cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati ai cittadini italiani; 5)
  5. cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano [da almeno cinque anni], che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 5)6)
massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale
4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
5)
Le lettere d) ed e) sono state aggiunte dall'art. 16, comma 3, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
6)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittima la lettera e) dell'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole „da almeno cinque anni“.