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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale20 agosto 1972, n. 151)
Legge di riforma dell'edilizia abitativa

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 22 agosto 1972, n. 39.

Art. 35/novies (Fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisto e dell’urbanizzazione primaria di aree produttive)

(1) E´ istituito un fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisizione nonché dell’urbanizzazione primaria di aree produttive o di aree idonee ad essere destinate a zona produttiva. Con le disponibilità del fondo di rotazione possono essere finanziati anche i costi per l’esproprio degli immobili in seguito alla revoca dell’assegnazione nonché per l’esercizio dell’opzione d’acquisto.

(2) Al fondo affluiscono i mezzi finanziari stanziati nei bilanci di previsione della Provincia anche da società da essa partecipate, nonché i rientri dal fondo stesso o da altri fondi.

(3) La Giunta provinciale può autorizzare la concessione di un finanziamento senza interessi a favore dei comuni che ne facciano richiesta. L’ammontare del finanziamento sarà determinato in base:

  1. alla determinazione dell’indennità di esproprio delle aree produttive o del giusto prezzo stimato per l’acquisizione delle stesse;
  2. al progetto approvato dei lavori per l’urbanizzazione primaria delle aree.

(4) I comuni gestiscono le aree in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e restituiscono alla Provincia gli importi riscossi in seguito alla loro cessione entro 90 giorni dall’avvenuto incasso. Gli importi finanziati, ridotti della quota che viene finanziata a fondo perduto dalla Provincia ai sensi dell’articolo 35/septies, dovranno comunque essere restituiti alla Provincia entro un periodo massimo di 5 anni, salvo proroga in casi particolarmente motivati.

(5)  La gestione del fondo può essere affidata anche a società partecipate dalla Provincia. 9)

9)
L'art. 35/novies è stato aggiunto dall'art. 13, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.