Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) Al fine di favorire la qualificazione e la specializzazione dei lavoratori addetti al settore agricolo, nonché a quello di economia domestica rurale, l'Amministrazione provinciale promuove direttamente o autorizza l'istruzione di corsi di addestramento professionale per i lavoratori agricoli e per le massaie rurali.
(2) Agli effetti della presente legge sono considerati lavoratori del settore agricolo i coltivatori diretti e gli operai fissi e giornalieri, che comunque dedichino la propria attività professionale alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura e della silvicoltura.
(3) Sono anche considerate massaie rurali le contadine e le domestiche fisse e giornaliere addette ai lavori agricoli femminili ed all'allevamento degli animali da cortile.