(1) Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti di ufficio, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffici competenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.
(2) La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 62 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, o al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.