(1) Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
(2) Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.