(1) Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle dipendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole, passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, nel termine stabilto dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello stato.
(2) Il personale che passa alle dipendenze della provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla provincia stessa il quale esercita funzioni di corrispondente livello.
(3) L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in sopranumero. In relazione alle unità di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della provincia vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.
(4) Gli insegnanti elementari addetti ad attività amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituiti all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio.