(1) Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all’articolo 22 della legge coloro che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.
(2)Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un esame per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d’ascolto, in una prova scritta e in una prova orale. 2)
(3)L’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è effettuato a cura di un esperto/un’esperta nella lingua italiana e di un esperto/un’esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. 2)
(4)L’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche può essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. 2)
(5)L’attestazione di superamento dell’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche.3) 2)