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In vigore al: 08/03/2016

i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 151)
Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione

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1)

Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.

Art. 15 (Innovazioni di processo o di organizzazione nei settori commercio, turismo e servizi)

(1) Per attività concernenti l'introduzione di innovazioni dei processi e dell'organizzazione nel settore servizi sono ammissibili i seguenti costi:

  1. le spese di personale (ricercatori/ricercatrici, tecnici/tecniche e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati/-e nel progetto di innovazione);
  2. i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di innovazione nonché alle condizioni di cui al comma 4. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di innovazione per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di innovazione, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
  3. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di innovazione;
  4. in maniera forfetaria spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di innovazione fino a concorrenza del 5 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto;
  5. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di innovazione.

(2) L'intensità massima dell'agevolazione per progetti per l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione nei servizi realizzati da imprese del settore servizi in cooperazione con enti di ricerca non può superare:

  1. il 35 per cento del costo ammesso per piccole imprese;
  2. il 25 per cento del costo ammesso per medie imprese;
  3. il 15 per cento del costo ammesso per grandi imprese. Le grandi imprese possono beneficiare del contributo solo se collaborano con le PMI nell'ambito del progetto presentato, mentre le PMI devono sostenere almeno il 30 per cento del costo ammissibile.

(3) Sono escluse dall'agevolazione le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

(4) Perchè il progetto di innovazione possa essere considerato ammissibile ad agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
  2. l'innovazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere identificati i costi del progetto;
  3. il progetto porterà, in caso di successo, all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
  4. l'innovazione dei processi o dell'organizzazione progettata comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato d'arte del settore interessato. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata descrizione dell'innovazione messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione utilizzate dalle altre imprese dello stesso settore;
  5. il progetto comporta un grado di rischio evidente. Tale rischio dovrà essere documentato, ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, gli utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

(5) L'agevolazione non può superare l'importo di 5 milioni di euro per progetto.

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