Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) I costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale alle PMI sono ammissibili ad agevolazione limitatamente:
(2) L'intensità lorda di agevolazione è la stessa che sarebbe stata ammissibile per l'agevolazione alla ricerca e sviluppo all'origine di tali diritti di proprietà industriale ai sensi del precedente articolo 9.
(3) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore a 2 milioni di euro.
(4) I costi relativi alla registrazione di marchi non sono ammissibili ad agevolazione.