Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Le agevolazioni concesse con le modalità di cui al precedente articolo 20 sono liquidate di norma dopo la realizzazione dell'iniziativa ammessa ad agevolazione e alla presentazione di una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto presentato firmata dal legale rappresentante del beneficiario e della seguente documentazione di spesa:
(2) Per progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione il beneficiario oltre alla documentazione di cui al comma 1 dovrà presentare i seguenti documenti:
(3) A richiesta del beneficiario e per progetti con durata superiore a 12 mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali a cadenza semestrale oppure a cadenza trimestrale, quest’ultima solo per i progetti europei, sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al 10 percento del totale dell’agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell’Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo sulla corretta realizzazione del progetto.4)
(4) Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa.
L'art. 22, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 19 gennaio 2010, n. 6.