Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) L'Ufficio provinciale Innovazione, ricerca e sviluppo procede ad un primo esame delle domande ai soli fini della verifica della completezza e della regolarità delle stesse e della documentazione allegata. L'Ufficio procede alla richiesta di integrazione della documentazione mancante.
(2) Al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, i progetti la cui documentazione è completa o è stata completata entro i termini previsti dall'Ufficio sono sottoposte al Comitato tecnico di cui all'articolo 7 della legge.
(3) Il comitato tecnico valuta i progetti in base ai criteri stabiliti nel bando di riferimento. Per effettuare la valutazione il Comitato tecnico può avvalersi di persone esperte interne ed esterne all'amministrazione provinciale. Il comitato tecnico può inoltre chiedere delle integrazioni ai progetti presentati.
(4) In base alla valutazione di cui al comma 3 effettuata dal comitato tecnico le domande sono inserite in una graduatoria e le agevolazioni sono concesse seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
(5) Le domande ammesse che non possono essere totalmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.
(6) La concessione delle agevolazioni avviene con deliberazione della Giunta provinciale che approva la graduatoria di cui al comma 4.