Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) L'ordinativo informatico sostituisce, rispettivamente:
(2) A seguito della sottoscrizione con firma digitale, gli ordinativi informatici sono immediatamente e automaticamente trasmessi e messi a disposizione del Tesoriere.
(3) Con l'utilizzo dell'ordinativo informatico da parte dei funzionari delegati, si prescinde dall'emissione dell'ordine d'accreditamento di cui all'articolo 52, comma 4, della legge di contabilità.
(4) Se non è possibile l'interscambio per via telematica dei dati relativi a ordinativi inoltrati o da inoltrare al Tesoriere, la Provincia provvede con le modalità individuate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 9.