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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 571)
Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche

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1)

Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.

Art. 3/ter (Documentazione giustificativa)

(1) L’atto di liquidazione informatica è corredato da documentazione giustificativa digitalizzata e da una dichiarazione, firmata digitalmente dal direttore d’ufficio competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione.

(2) Nel caso di contributi o altre provvidenze economiche comunque denominate e delle liquidazioni relative ai servizi economali di cui all’articolo 54 della legge di contabilità, la documentazione giustificativa è sostituita dalla dichiarazione menzionata al comma 1.3)

3)

Gli artt. 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.