Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) L’atto di liquidazione informatica è corredato da documentazione giustificativa digitalizzata e da una dichiarazione, firmata digitalmente dal direttore d’ufficio competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione.
(2) Nel caso di contributi o altre provvidenze economiche comunque denominate e delle liquidazioni relative ai servizi economali di cui all’articolo 54 della legge di contabilità, la documentazione giustificativa è sostituita dalla dichiarazione menzionata al comma 1.3)
Gli artt. 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.