Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.
(1) L'albo provinciale delle agenzie per il lavoro è pubblicato sul sito internet della Ripartizione provinciale Lavoro.
(2) Le agenzie iscritte nell'Albo provinciale conferiscono i dati raccolti nella borsa elettronica del lavoro provinciale, garantendo altresì l'aggiornamento e, se necessario, la cancellazione dei dati inseriti, ed offrono ogni altra collaborazione necessaria.
(3) La Ripartizione provinciale Lavoro mette a disposizione delle agenzie autorizzate un accesso alla borsa lavoro. I costi per l'accesso e l'attrezzatura necessaria sono a carico dell'agenzia interessata.