(1) Se non diversamente disposto dal presente regolamento, gli atti del procedimento davanti alla commissione possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
(2) Le udienze del procedimento si svolgono a porte chiuse con l'intervento delle sole parti nonché degli eventuali difensori e consulenti tecnici di parte e sono dirette dal o dalla presidente della commissione.
(3) Delle udienze del procedimento è redatto sommario processo verbale, che viene sottoscritto dal o dalla presidente della commissione.