(1) L'orario di esercizio, stabilito con la licenza di esercizio, potrà essere sempre modificato su istanza o d'ufficio.
(2) È facoltà del Presidente della Provincia di posticipare l'orario di chiusura, salvo la facoltà del sindaco di concedere autorizzazioni giornaliere di posticipare l'orario di chiusura solo in occasione di speciali evenienze locali o per particolari motivi di interesse pubblico.
(3) Per motivi di ordine e sicurezza pubblica sempre potrà essere disposto un orario d'esercizio ridotto.