Pubblicato nel B.U. 20 luglio 2004, n. 29.
(1) Sono vietati i giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, la quale con l'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.
(2) Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto 18 giugno 1931, n . 773, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta, possono essere installati negli esercizi pubblici, nelle sale giochi, nei punti di raccolta di scommesse e negli stabilimenti balneari.
(3) La tabella dei giochi proibiti dev'essere esposta, in modo ben visibile, solo nei locali ove vengono praticati giochi.