In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2004, n. 148/1.4. 1)
Giochi proibiti

1)

Pubblicato nel B.U. 20 luglio 2004, n. 29.

Art. 1 (Giochi vietati)  delibera sentenza

(1) Sono vietati i giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, la quale con l'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

(2) Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto 18 giugno 1931, n . 773, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta, possono essere installati negli esercizi pubblici, nelle sale giochi, nei punti di raccolta di scommesse e negli stabilimenti balneari.

(3) La tabella dei giochi proibiti dev'essere esposta, in modo ben visibile, solo nei locali ove vengono praticati giochi.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010 - Giochi proibiti e apparecchi da gioco - decreto del questore - competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004 - Pubblici esercizi - sala giochi - sospensione licenza - art. 110 TULPS - giurisdizione A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999 - Pubblico esercizio - sala giochi in prossimità di edificio scolastico - diniego autorizzazione

Art. 2 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2003, n. 23/1.4, è abrogato.

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
Tabella dei giochi proibiti

Sono proibiti:

  1. i giochi d'azzardo in genere,
  2. i giochi di scommessa,
  3. il gioco alle carte ed ai dadi per denaro,
  4. il gioco del poker con o senza video, i giochi del black-jack e roulette,
  5. gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco che hanno insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un premio in denaro o in natura; sono ammessi gli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta;
  6. gli apparecchi che congiungono la distribuzione di beni con vincite in denaro o in natura;
  7. gli apparecchi senza targhetta di identificazione sulla provenienza.