Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sono ammessi a presentare domanda per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche coloro che hanno realizzato i lavori successivamente al 25 luglio 1999 e che ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento hanno titolo a presentare domanda di agevolazione.
(2) Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento si applicano a tutte le domande per la concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche, per le quali al momento dell'entrata in vigore dello stesso non è stata adottata una decisione definitiva.