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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 ottobre 2002, n. 421)
Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 novembre 2002, n. 46.

Art. 1-25.   2)

2)

Recano modifiche al D.P.G.P. 15 ottobre 1999, n. 42.

Art. 26 (Norma transitoria agli articoli 5 e 10)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 del presente regolamento di esecuzione si applicano a tutte le domande per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il proprio fabbisogno, per le quali al momento dell'entrata in vigore dello stesso non è stata adottata una decisione definitiva.

Art. 27 (Norma transitoria agli articoli 18 e 19)

(1) Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sono ammessi a presentare domanda per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche coloro che hanno realizzato i lavori successivamente al 25 luglio 1999 e che ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento hanno titolo a presentare domanda di agevolazione.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento si applicano a tutte le domande per la concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche, per le quali al momento dell'entrata in vigore dello stesso non è stata adottata una decisione definitiva.

Art. 28 (Norma transitoria sull'applicazione dell'articolo 24, commi 3 e 4, della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8)

(1) I contributi a fondo perduto nell'ammontare del 60 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere concessi per le zone di espansione per le quali la prima domanda di concessione del contributo per l'urbanizzazione primaria è stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 29 (Abrogazione di norme)

(1) Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è abrogato.

(2) Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.