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In vigore al: 08/03/2016

d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 741)
Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.

Art. 57 (Competenze dei nuclei di controllo per il controllo amministrativo - contabile)

(1) I nuclei di controllo vigilano sulla legittimità, regolarità, economicità e correttezza dell’azione amministrativa.

(2) I nuclei di controllo esaminano il bilancio di previsione delle istituzioni scolastiche e formulano il parere di regolarità contabile sullo stesso.

(3)  I nuclei di controllo procedono con visite periodiche, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nei programmi e piani.

(4)  I nuclei di controllo esaminano il conto consuntivo annuale in merito al quale:

  1. evidenziano i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
  2. esaminano il livello di utilizzo della dotazione finanziaria;
  3. riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio;
  4. si esprimono con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
  5. corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell’istituzione scolastica, finalizzate all’analisi costi/benefici da parte dell’amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti del competente Intendente scolastico o dalla competente Intendente scolastica.

(5)  Per l’esercizio delle proprie funzioni ciascun esperto può prendere visione di tutti gli atti ed i documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed è altresì autorizzato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.22)

22)
L'art. 57 è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 14 novembre 2008, n. 64.
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