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In vigore al: 08/03/2016

d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 741)
Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.

Art. 56 (Nucleo per il controllo amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche)  

(1) Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della legge il controllo amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche è effettuato da un nucleo di controllo.

(2)  Ciascun nucleo di controllo è formato da due esperti nominati dall’Intendente scolastico o dall’Intendente scolastica competente nell’ambito delle Intendenze scolastiche o dell’Amministrazione provinciale oppure all’esterno dell’Amministrazione provinciale. Essi durano in carica per un periodo di tre anni.

(3) Ai nuclei di controllo è affidato il riscontro di una o più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado.

(4) Agli esperti nominati spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale nei limiti degli importi massimi di cui alla legge 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

(5)  La liquidazione del compenso e il rimborso delle spese agli esperti esterni all’Amministrazione provinciale è effettuata dall’Ufficio finanziamento scolastico dell’Intendenza scolastica competente.

(6)  Per le nomine dei componenti del nucleo di controllo l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, su domanda, i dipendenti e le dipendenti appartenenti a qualifiche non inferiori alla sesta. L’elenco comprende anche le persone estranee all’amministrazione provinciale ed in particolare: persone iscritte al registro dei revisori contabili, personale qualificato in materia amministrativa e contabile, consulenti economici e persone in possesso dei requisiti per l’accesso ai profili professionali per ispettore contabile ed amministrativo/ispettrice contabile ed amministrativa o ragioniere/ragioniera. Gli incarichi sono attribuiti dall’Intendente scolastico o dall’Intendente scolastica sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita nell’ambito dell’organizzazione scolastica o l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.21)

21)
L'art. 56 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 14 novembre 2008, n. 64.
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