(1) Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della legge il controllo amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche è effettuato da un nucleo di controllo.
(2) Ciascun nucleo di controllo è formato da due esperti nominati dall’Intendente scolastico o dall’Intendente scolastica competente nell’ambito delle Intendenze scolastiche o dell’Amministrazione provinciale oppure all’esterno dell’Amministrazione provinciale. Essi durano in carica per un periodo di tre anni.
(3) Ai nuclei di controllo è affidato il riscontro di una o più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado.
(4) Agli esperti nominati spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale nei limiti degli importi massimi di cui alla legge 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.
(5) La liquidazione del compenso e il rimborso delle spese agli esperti esterni all’Amministrazione provinciale è effettuata dall’Ufficio finanziamento scolastico dell’Intendenza scolastica competente.
(6) Per le nomine dei componenti del nucleo di controllo l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, su domanda, i dipendenti e le dipendenti appartenenti a qualifiche non inferiori alla sesta. L’elenco comprende anche le persone estranee all’amministrazione provinciale ed in particolare: persone iscritte al registro dei revisori contabili, personale qualificato in materia amministrativa e contabile, consulenti economici e persone in possesso dei requisiti per l’accesso ai profili professionali per ispettore contabile ed amministrativo/ispettrice contabile ed amministrativa o ragioniere/ragioniera. Gli incarichi sono attribuiti dall’Intendente scolastico o dall’Intendente scolastica sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita nell’ambito dell’organizzazione scolastica o l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.21)