(1) L'assistenza si distingue in assistenza di base e assistenza personale.
(2) Per assistenza di base si intende l'assistenza generica, compresa quella inerente la gestione domestica, dei componenti della comunità alloggio tramite la presenza continua di almeno una persona durante tutto il giorno.
(3) Per assistenza personale si intende l'organizzazione autonoma dell'ulteriore assistenza, sia in appartamento che fuori casa, da parte di ogni componente della comunità alloggio, secondo le necessità individuali. Al finanziamento dell'assistenza personale provvedono direttamente i componenti della comunità alloggio.
(4) Il personale scelto dai componenti della comunità alloggio può essere impiegato a tempo pieno o part-time, oppure essere assunto a ore.
(5) L'assistenza può essere svolta anche da volontari, tirocinanti o obiettori di coscienza.
(6) Al fine di fornire assistenza sanitaria, oltre che di prevenire gli aggravamenti o l'instaurarsi di disabilità secondarie, può essere fatto ricorso al supporto del servizio psicologico, nonché all'assistenza infermieristica domiciliare.