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In vigore al: 08/03/2016

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 461)
Regolamento di esecuzione concernente: "Disciplina delle comunità alloggio destinate a persone portatrici di grave handicap fisico"

1)

Pubblicato nel B.U. 18 settembre 2001, n. 38.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le comunità alloggio per persone con grave handicap fisico, le quali rappresentano una forma di condivisione economica e abitativa, organizzata secondo i principi di una vita indipendente.

(2) La comunità alloggio per persone con grave handicap fisico è una struttura multizonale dei servizi sociali, ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 2 (Organizzazione e regolamento)

(1) La comunità alloggio è organizzata e gestita direttamente dai singoli componenti, i quali elaborano il regolamento della comunità, nel quale sono disciplinate, tra l'altro, l'organizzazione dell'assistenza generica e personale, nonché la suddivisione delle spese.

Art. 3 (Gestione delle comunità alloggio)

(1) I servizi sociali territorialmente competenti affidano mediante apposita convenzione la gestione delle comunità alloggio ad enti privati senza scopo di lucro di seguito denominati "gestori", ai quali competono tutti gli atti giuridici riguardanti la comunità alloggio.

Art. 4 (Team di gestione)

(1) In ogni comunità alloggio opera un team di gestione, composto da:

  • a)  un/una rappresentante della comunità alloggio;
  • b)  un/una rappresentante del gestore;
  • c)  un/una rappresentante dei servizi sociali territorialmente competenti.

(2) Il team di gestione:

  • 1)  elabora il regolamento riguardante i criteri di ammissione specifici per la propria comunità, quali l' età, la motivazione e la mobilità, la necessità e la durata di un periodo di prova, i criteri di dimissione;
  • 2)  esamina le domande di ammissione e stabilisce eventuali precedenze;
  • 3)  in caso di necessità, autorizza la supervisione per i componenti e il personale della comunità alloggio.

(3) Il team di gestione si riunisce regolarmente. Ai componenti non spetta alcun gettone di presenza.

(4) Alle riunioni possono, all'occorrenza, partecipare degli esperti.

Art. 5 (Caratteristiche dell'alloggio)

(1) L'alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

  • a)  essere situato in zona centrale e facilmente raggiungibile;
  • b)  essere privo di barriere architettoniche;
  • c)  essere accessibile con sedie a rotelle di grandi dimensioni;
  • d)  avere una stanza da letto per ogni componente, della superficie di almeno 14 metri quadrati, dotata di presa telefonica;
  • e)  avere doppi servizi accessibili a persone portatrici di handicap;
  • f)  avere una cucina ed un soggiorno, da utilizzarsi in comune, il cui arredamento risulti compatibile con le singole necessità;
  • g)  avere un ulteriore posto letto per il servizio notturno e di pronta reperibilità;
  • h)  essere dotato di adeguate possibilità di parcheggio.

Art. 6 (Ammissione)

(1) Alle comunità alloggio sono ammesse, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, solo le persone in situazione di handicap fisico, con un grado di invalidità del 100 per cento e con necessità di assistenza continua, purché non portatrici di handicap cognitivo o affette da disturbi psichici.

(2) In casi eccezionali e motivati, il team di gestione può derogare al presupposto della necessità di assistenza continua.

(3) La necessità di assistenza attiva non può superare le 15 ore giornaliere per ogni componente.

Art. 7 (Assistenza e cura)

(1) L'assistenza si distingue in assistenza di base e assistenza personale.

(2) Per assistenza di base si intende l'assistenza generica, compresa quella inerente la gestione domestica, dei componenti della comunità alloggio tramite la presenza continua di almeno una persona durante tutto il giorno.

(3) Per assistenza personale si intende l'organizzazione autonoma dell'ulteriore assistenza, sia in appartamento che fuori casa, da parte di ogni componente della comunità alloggio, secondo le necessità individuali. Al finanziamento dell'assistenza personale provvedono direttamente i componenti della comunità alloggio.

(4) Il personale scelto dai componenti della comunità alloggio può essere impiegato a tempo pieno o part-time, oppure essere assunto a ore.

(5) L'assistenza può essere svolta anche da volontari, tirocinanti o obiettori di coscienza.

(6) Al fine di fornire assistenza sanitaria, oltre che di prevenire gli aggravamenti o l'instaurarsi di disabilità secondarie, può essere fatto ricorso al supporto del servizio psicologico, nonché all'assistenza infermieristica domiciliare.

Art. 8 (Costi e finanziamenti)

(1) Ogni componente della comunità alloggio provvede al finanziamento della propria quota di affitto, di spese condominiali e domestiche, dell'assistenza personale, nonché dell'arredamento della propria stanza.

(2) L'ammontare dell'affitto è calcolato del gestore secondo il numero dei posti della comunità alloggio, prescindendo dal numero di quelli effettivamente occupati.

(3) I servizi sociali sostengono i costi per l'amministrazione del personale, provvedono al finanziamento della quota di affitto non pagata causa la mancata occupazione di uno o più posti della comunità alloggio, della supervisione, nonché, indipendentemente dal numero degli ospiti della comunità alloggio, del personale addetto all'assistenza generica, assunto con contratto di lavoro.

(4) Il personale che si occupa dell'assistenza generica dipende del gestore, il quale provvede anche al pagamento delle retribuzioni.

(5) I servizi sociali territorialmente competenti corrispondono al gestore il 90 per cento dei costi preventivati di cui al comma 3, liquidati in rate mensili, salvo eventuale conguaglio da liquidarsi a fine anno.

(6) L'assistenza medica ed infermieristica è a carico del distretto territorialmente competente.

Art. 9 (Compartecipazione ai costi)

(1) Per la compartecipazione ai costi sostenuti dai servizi sociali territorialmente competenti si applicano le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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