Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
(2) Il piano è corredato dall'estratto tavolare dal quale risultano i proprietari dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è inoltre corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
(3) Qualora l'incarico di espropriare l'area su cui insisterà il lavoro pubblico da realizzare sia affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo determinato in base alla normativa vigente ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute, se non sussistono ritardi o responsabilità a lui imputabili.