Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.
(1) La licenza di pesca contiene l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e, se conseguita, quella dell'abilitazione alla pesca.
(2) In caso di smarrimento o deterioramento della licenza di pesca l'ufficio rilascia il relativo duplicato su richiesta scritta del titolare con l'indicazione della causa di perdita del documento.