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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 18 (Ritiro dell'abilitazione alla pesca)

(1) In caso di sospensione o ritiro dell'abilitazione alla pesca di cui all'articolo 11/bis, comma 2, della legge il trasgressore è obbligato a consegnare la licenza di pesca all'ufficio entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.