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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 16 (Limiti di uscita)

(1) Un permesso di pesca annuale dà diritto a complessivamente 60 uscite di pesca per ogni stagione ittica e comunque a non più di tre uscite alla settimana. Nel caso di un'eventuale riduzione del numero di uscite di pesca fruibili con il permesso annuale da 60 a solo 50, per tutte le acque gestite dallo stesso acquicoltore, l'ufficio può in aggiunta autorizzare il rilascio di un numero massimo di permessi giornalieri corrispondente alla metà dei permessi annuali fissati per l'anno 2000.

(2) La limitazione di cui al comma 1 vale anche nei confronti di chi è in possesso di più permessi per lo stesso tratto di gestione.

(3) La mancata indicazione della data o del tratto di gestione nel permesso di pesca o l'esercizio della pesca senza avere con sé il permesso di pesca costituisce sempre una violazione al presente articolo.