(1) Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali e artificiali e negli stagni è permesso il contemporaneo uso di quattro canne con al massimo due ami o due ancorette per ciascuna oppure l'uso di quattro tirlindane, escluse le acque salmonicole dove è consentito l'uso contemporaneo di due canne con al massimo tre ami o tre ancorette per ciascuna oppure l'uso di due tirlindane.
(2) È consentito l'uso del guadino o della gaffa per estrarre il pesce allamato, nonché di un retino o di una nassa di limitate dimensioni per la cattura di pesciolini da esca. Tutti gli altri strumenti, compreso lo scandaglio, nonché l'uso di elettricità, esplosivi e sostanze inebrianti sono vietati.
(3) È consentito l'uso di ogni tipo di esca naturale o artificiale, escluse la larva della mosca carnaria, le uova di pesce e le specie ittiche protette durante tutto l'anno, o quelle non autoctone. Quali esche vive possono essere utilizzate esclusivamente la sanguinerola, la scardola, il triotto, l'alborella ed il cavedano, ma solamente nelle acque ciprinicole. Nei laghi e bacini artificiali la pesca può essere esercitata con le uova di salmone. 12)
(4) I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi in esercizio.
(5) Nel piano di coltivazione gli acquicoltori possono prevedere ulteriori limitazioni nell'uso delle canne, degli ami e delle esche, nonché ridurre il limite giornaliero di cattura.