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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 15 (Mezzi di pesca)

(1) Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali e artificiali e negli stagni è permesso il contemporaneo uso di quattro canne con al massimo due ami o due ancorette per ciascuna oppure l'uso di quattro tirlindane, escluse le acque salmonicole dove è consentito l'uso contemporaneo di due canne con al massimo tre ami o tre ancorette per ciascuna oppure l'uso di due tirlindane.

(2) È consentito l'uso del guadino o della gaffa per estrarre il pesce allamato, nonché di un retino o di una nassa di limitate dimensioni per la cattura di pesciolini da esca. Tutti gli altri strumenti, compreso lo scandaglio, nonché l'uso di elettricità, esplosivi e sostanze inebrianti sono vietati.

(3) È consentito l'uso di ogni tipo di esca naturale o artificiale, escluse la larva della mosca carnaria, le uova di pesce e le specie ittiche protette durante tutto l'anno, o quelle non autoctone. Quali esche vive possono essere utilizzate esclusivamente la sanguinerola, la scardola, il triotto, l'alborella ed il cavedano, ma solamente nelle acque ciprinicole. Nei laghi e bacini artificiali la pesca può essere esercitata con le uova di salmone. 12)

(4) I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi in esercizio.

(5) Nel piano di coltivazione gli acquicoltori possono prevedere ulteriori limitazioni nell'uso delle canne, degli ami e delle esche, nonché ridurre il limite giornaliero di cattura.

12)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.