Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.
(1) Un pescatore deve tenersi ad una distanza tale da un altro pescatore già presente sul posto in modo da non intralciare quest'ultimo nell'esercizio della pesca.
(2) La pesca subacquea e quella nei laghi, negli stagni e nei bacini artificiali coperti di ghiaccio è vietata.